Art. 21.
La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I. su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente, o di altro atto autentico portante il consenso del creditore.
La cancellazione e' eseguita altresi' quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.
Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiede e' tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell'A.C.I. il titolo che l'autorizza.
La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo e della data in cui la formalita' si compie.
La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I. su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente, o di altro atto autentico portante il consenso del creditore.
La cancellazione e' eseguita altresi' quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.
Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiede e' tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell'A.C.I. il titolo che l'autorizza.
La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo e della data in cui la formalita' si compie.