Articolo 21 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
Articolo 20Articolo 22
Versione
26 aprile 1927
Art. 21.

La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I. su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente, o di altro atto autentico portante il consenso del creditore.

La cancellazione e' eseguita altresi' quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.

Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiede e' tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell'A.C.I. il titolo che l'autorizza.

La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo e della data in cui la formalita' si compie.

Entrata in vigore il 26 aprile 1927
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