Articolo 11 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
Articolo 10Articolo 12
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26 aprile 1927
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17 luglio 1990
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1 gennaio 1993
Art. 11.

Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. e' istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuta nella provincia la licenza di circolazione.

In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.

Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalita' da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne e' alcuna.
(4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 9 luglio 1990, n. 187 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I registri previsti dall' articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 2 ottobre 1992, n. 514 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato cessano le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall' art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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