Articolo 25 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
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Versione
26 aprile 1927
Art. 25.

L'A.C.I. e' responsabile dell'operato dei suoi funzionari, tanto verso i terzi, quanto verso lo Stato, in dipendenza degli eventuali danni risultanti:

1° dall'omissione nei pubblici registri automobilistici delle iscrizioni e delle annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2° dall'omissione nei certificati di una o piu' iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possano venir imputate ai predetti funzionari;

3° dalle cancellazioni indebitamente operate.

I predetti funzionari sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni del presente decreto ed alle altre disposizioni legislative o regolamentari che li riguardano, sotto pena di una multa estensibile a L. 2000.
Entrata in vigore il 26 aprile 1927
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