Articolo 26 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
Articolo 25Articolo 27
Versione
26 aprile 1927
Art. 26.

La vigilanza sull'esecuzione del presente decreto, per quanto riguarda la tenuta del registro automobilistico ed il sistema di pubblicita' dei privilegi sugli autoveicoli, spetta ai procuratori generali del Re presso le Corti di appello, i quali la esercitano per mezzo dei procuratori del Re territorialmente competenti.

Entrata in vigore il 26 aprile 1927
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