Articolo 6 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
Articolo 5Articolo 7
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26 aprile 1927
Art. 6.

I trasferimenti di proprieta' e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel pubblico registro automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte ai terzi, i quali abbiano acquistato la proprieta' o altri diritti sull'autoveicolo e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel pubblico registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge.

Se il titolo del credito privilegiato e' all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

L'iscrizione del titolo o l'annotazione della girata sul pubblico registro automobilistico fanno piena fede di fronte ai terzi per stabilire la data della costituzione o del trasferimento del privilegio.

Entrata in vigore il 26 aprile 1927
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