Articolo 24 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
Articolo 23Articolo 25
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26 aprile 1927
Art. 24.

Ai funzionari dell'A.C.I., per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del pubblico registro automobilistico, e' riconosciuta la qualita' di pubblico ufficiale.

Essi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall' art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , dinanzi al procuratore del Re presso il tribunale avente giurisdizione nella localita' dove ha sede l'ufficio a cui sono addetti.

Entrata in vigore il 26 aprile 1927
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