Art. 24.
Ai funzionari dell'A.C.I., per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del pubblico registro automobilistico, e' riconosciuta la qualita' di pubblico ufficiale.
Essi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall' art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , dinanzi al procuratore del Re presso il tribunale avente giurisdizione nella localita' dove ha sede l'ufficio a cui sono addetti.
Ai funzionari dell'A.C.I., per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del pubblico registro automobilistico, e' riconosciuta la qualita' di pubblico ufficiale.
Essi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall' art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , dinanzi al procuratore del Re presso il tribunale avente giurisdizione nella localita' dove ha sede l'ufficio a cui sono addetti.