Articolo 23 del Regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
Articolo 22Articolo 24
Versione
26 aprile 1927
Art. 23.

L'A.C.I. esercita, con i suoi organi centrali e provinciali, le funzioni demandategli dal presente decreto e dalle norme che verranno emanate ai sensi del successivo art. 30, in base alla convenzione di esercizio da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Entrata in vigore il 26 aprile 1927
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