Art. 19. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
Scheda sintetica Il trasferimento dei lavoratori da una sede di lavoro ad un'altra è regolato rigidamente dalla legge. Più precisamente, l'art. 2103 c.c. dispone che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”. Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa dimostrare: l'inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza; la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione; la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su …
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