Articolo 3 del Decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341
Articolo 2
Versione
5 ottobre 1999
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1999
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