Articolo 6 bis del Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
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Art. 6-bis. (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre ((2027)) e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all' articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 . Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attivita' nonche' ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applicano altresi' al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.
Entrata in vigore il 11 dicembre 2024
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