Articolo 20 del Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 settembre 2000
Art. 20. 1. All' articolo 89, comma 1, lettera b) , e all' articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , le parole: "Ispettorato medico centrale del lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ISPESL".
2. All' articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , dopo la parola "emergenza" sono inserite le seguenti: "ovvero soggette ad autorizzazione speciale".
Note all' art. 20:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , vedi note alle premesse.
- Gli articoli 89 e 90 del succitato decreto come modificato dal presente decreto cosi' recitano:
"Art. 89 (Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica). - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti e' tenuto in particolare ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente capo:
a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL con le modalita' previste all'art. 90 del presente decreto;
c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione dall'incarico;
d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza".
"Art. 90 (Documento sanitario personale). - 1. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale".
Entrata in vigore il 15 settembre 2000
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