Art. 3.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608
Ogni avvocato ha diritto ad esercitare stabilmente la sua attività in qualsiasi Stato membro con il suo titolo professionale d'origine senza essere soggetto alla preventiva verifica delle sue conoscenze linguistiche. E' quanto ha affermato la Corte di Giustizia, con sentenza, depositate il 19 settembre scorso. Il Lussemburgo prevedeva, per chi volesse esercitare la professione di avvocato nel proprio territorio, il requisito della "padronanza della lingua della legislazione e delle lingue amministrative e giudiziarie" ed imponeva una previa verifica di tali conoscenze. La Corte ha chiarito che il professionista dovrà comunque essere in possesso, in concreto e in relazione alla …
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