Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378
Articolo 8Articolo 9 bis
Versione
12 ottobre 1993
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Versione
12 luglio 1996
Art. 9. ((Procedure della
formazione del piano di rilevazione della massa passiva)) 1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attivita' di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.
2. Ai creditori gia' riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria.
3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori.
4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilita' dei debiti alla massa passiva e da' comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilita' personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336)) .
6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza.
Entrata in vigore il 12 luglio 1996
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