Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378
Articolo 9 bisArticolo 11
Versione
12 ottobre 1993
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Versione
17 maggio 1995
Art. 12. Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione
e sui danni recati all'ente locale o all'erario 1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale e' tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell' art. 25, comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989 .
2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro entro il termine del 15 luglio 1991 ((o dall'organo straordinario di liquidazione)) , sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi.
3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell' art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989 , sono comunicati direttamente ai creditori perche' non a carico dell'ente.
4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo del piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi.
5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.
Entrata in vigore il 17 maggio 1995
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