Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
Articolo 9Articolo 11
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19 giugno 2013
Art. 10. Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Entrata in vigore il 19 giugno 2013
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