Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2008
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 dicembre 1952
Art. 3.
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1952
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