Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2008
Articolo 3
Versione
19 dicembre 1952
Art. 4.
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto, obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservate.

Dato a Dogliani addi' 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 165. - PALLA
Entrata in vigore il 19 dicembre 1952
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