Articolo 2 del Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
Articolo 1Articolo 3
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18 aprile 2013
Art. 2.

Disposizioni in tema di potesta' legislativa delle province autonome di Trento e di Bolzano in tema di ammortizzatori sociali

1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, le province possono regolare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti e i criteri di accesso, nonche' sui destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano esclusivamente a carico di risorse di bilancio delle medesime province. La potesta' normativa provinciale comprende la possibilita' di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari. In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, le province possono condizionare ad un periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l'ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o l'istituzione di nuove prestazioni da parte delle Province non comprende la possibilita' di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.
2. Le province, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, adeguano le proprie leggi ai principi delle disposizioni legislative dello Stato in materia di ammortizzatori sociali entro i sei mesi successivi alla pubblicazione delle medesime nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esse stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti. Le leggi provinciali di adeguamento devono in ogni caso assicurare le eventuali prestazioni economiche piu' favorevoli previste dalla nuova legislazione statale a decorrere dall'efficacia della stessa. Nel caso in cui le leggi dello Stato sopprimano o riducano prestazioni, fino all'adeguamento della legislazione provinciale secondo quanto previsto da questo comma, gli eventuali oneri per tali prestazioni rimangono a carico delle province.
Entrata in vigore il 18 aprile 2013
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