Articolo 3 del Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
Articolo 2
Versione
18 aprile 2013
Art. 3. Disposizioni per il coordinamento degli interventi statali e provinciali 1. Salvo che la legge provinciale disponga diversamente, alla concessione e all'erogazione dei trattamenti nazionali e provinciali provvede l'Istituto nazionale di previdenza sociale con oneri a proprio carico; rimane fermo in ogni caso che l'INPS eroga i trattamenti stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse ordinariamente assegnate all'Istituto per il pagamento dei trattamenti previsti dalla legislazione dello Stato nonche' delle risorse anticipate dalla provincia interessata per gli eventuali trattamenti piu' favorevoli.
2. Salvo diverso accordo, nel caso in cui la legge provinciale preveda che allo svolgimento di tutti o alcuni dei predetti compiti provvede la provincia, l'INPS corrisponde alla medesima, con cadenza pattuita o altrimenti semestrale, le somme da essa erogate nel periodo di riferimento per la parte corrispondente alle prestazioni dovute ai sensi della disciplina statale.
3. Al fine di coordinare e raccordare gli interventi, anche in relazione ai rapporti finanziari e all'attivita' di vigilanza, l'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e ciascuna provincia potra' prevedere la facolta' del reciproco avvalimento tra ciascuna delle due province e l'INPS per l'erogazione di prestazioni e per la riscossione di contributi di rispettiva competenza, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La medesima intesa, nel rispetto dei limiti posti all'INPS dalle disposizioni statali in materia di personale, prevede altresi' le condizioni per l'attivazione della mobilita' del personale tra l'INPS e le province nonche' per la reciproca messa a disposizione di personale attraverso il comando. L'intesa prevede inoltre l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra INPS e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonche' l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS. Ciascuna provincia definisce con la direzione provinciale dell'INPS i necessari accordi operativi, ivi compresi quelli per il coordinamento delle rispettive funzioni e per la specificazione dei rapporti finanziari anche per i fini del comma 1.
4. Rimangono di competenza dello Stato i profili concernenti gli sgravi contributivi e gli incentivi all'occupazione previsti dalla normativa statale, ferme restando le competenze riconosciute alle province ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto. Resta ferma la disciplina statale, anche per i profili finanziari, in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L'importo delle prestazioni erogate in misura eccedente a quello previsto dalla normativa statale e' escluso dal contributo previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli art. 72, 73 e 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 :
«Art. 72 1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.»
«Art. 73 1. La regione e le province hanno facolta' di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.
1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.»
«Art. 79 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo.
La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi' costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.».
Entrata in vigore il 18 aprile 2013
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