Articolo 3 - Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 ottobre 1979
Art. 3.
Contrattazione integrativa
Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui al presente accordo sono consentiti accordi articolati a livello di singolo ente o gruppi di enti similari per le seguenti aree di intervento:
formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi generali;
sistemi, criteri e modalita' per riscontri di produttivita', sistemi incentivanti e connesse verifiche anche sul piano della organizzazione del lavoro, con riferimento allo stato di avanzamento dei programmi e/o delle attivita';
modalita' di valutazione ad ogni effetto della diversita' di orario di lavoro rispetto agli altri settori del pubblico impiego;
rapporti di lavoro a tempo definito e contratti previsti dall' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui all' art. 24 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati tra l'ente o gli enti interessati e le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e sono recepiti da ogni ente con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione, soggette - ove comportino modificazioni dei regolamenti organici - alle procedure di approvazione di cui all' art.
29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Compatibilmente con le finalita' e con la particolare struttura periferica dei singoli enti, sono altresi' consentiti accordi decentrati a livello provinciale, comprendente almeno due unita' organiche "complesse" o, per gli enti con piu' di quattromila dipendenti e per gli enti appartenenti alla sesta categoria, una unita' organica complessa, in materia di:
metodi e condizioni di lavoro volti a migliorare l'efficienza delle strutture;
articolazione degli orari, normale e straordinario, e dei turni di lavoro in relazione all'esigenza di garantire la piu' razionale e puntuale erogazione dei servizi;
proposte di costituzione di gruppi di lavoro e di corsi di formazione;
indicazioni sul fabbisogno di personale delle unita' interessate nel quadro dei programmi generali deliberati dai competenti organi centrali;
proposte e verifiche concernenti la gestione di servizi sociali.
Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati - ove occorra a seguito di atto di delega o di specifica attribuzione di competenza - tra un rappresentante degli organi di amministrazione dell'ente e il titolare dell'ufficio interessato con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale operanti a livello territoriale.
Gli enti, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del lavoro, nonche' sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, anche in rapporto ai problemi dell'ambiente e delle popolazioni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1979
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