Articolo 41 - Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici
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24 ottobre 1979
Art. 41.
Inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati di professionalita'
In sede di prima attuazione del presente accordo il contingente di cui al precedente art. 13 e' incrementato una volta tanto per le qualifiche di commesso, agente tecnico, archivista dattilografo, operatore tecnico e 2ª qualifica professionale in misura pari al 20% delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e per le qualifiche di collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore, assistente coordinatore e assistente tecnico coordinatore in misura pari al 20% delle dotazioni organiche rispettivamente delle qualifiche di collaboratore, collaboratore tecnico, assistente e assistente tecnico.
Gli enti, nei limiti dell'incremento di cui al comma precedente, provvederanno, con effetto dalla data del 30 dicembre 1978, all'inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e all'attribuzione del parametro retributivo previsto per i livelli differenziati di professionalita' secondo una graduatoria formata dalla commissione del personale e approvata dal consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti nella unita' tabella (allegato n. 5) nei confronti dei dipendenti che abbiano svolto, alla predetta data, con carattere di continuita' e prevalenza da almeno due anni, le relative funzioni senza subire sanzioni disciplinari.
Per il personale degli enti di cui al quarto comma del precedente art. 1 e per il personale in aspettativa o in congedo per l'espletamento del mandato di cui all' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , si fa riferimento al servizio prestato e all'ultima posizione di lavoro ricoperta negli enti stessi - o, se piu' favorevole, a quella intermedia fra piu' raggruppamenti di funzioni - fermi restando i requisiti sopra indicati.
Sono fatte, comunque, salve le eventuali attribuzioni di qualifiche di coordinamento disposte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del presente accordo, attribuzioni che, se successive al 30 dicembre 1978, hanno effetto da tale data.
Nelle ipotesi di inquadramento nelle qualifiche di coordinamento e nei livelli differenziati di professionalita' a norma dei precedenti commi, la classe di stipendio spettante e' determinata secondo i criteri di cui all'art. 23. A tal fine la maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo stesso e' fissata nella misura del 5% dello stipendio iniziale previsto per la nuova posizione; agli stessi effetti si considerano stipendio in godimento e "maturato in itinere" nella qualifica o nel livello di provenienza quelli determinati ai sensi dell'art. 40.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1979
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