Articolo 25 - Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici
Articolo 24Articolo 26
Versione
24 ottobre 1979
Art. 25.
Maggiorazione di stipendio per nascita di figli
In caso di nascita di figli e' concessa una maggiorazione dello stipendio in godimento pari al 2,50% alle condizioni e con le modalita' previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1979
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