Articolo 29 - Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici
Articolo 28Articolo 30
Versione
24 ottobre 1979
Art. 29.
Trattamento di missione e di trasferimento
Al personale inviato in missione o trasferito si applicano le norme di cui agli allegati n. 3 e n. 4 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , con le seguenti modificazioni:
Allegato n. 3:
al comma primo, le parole "30 chilometri" sono sostituite con le parole "10 chilometri";
il comma secondo viene sostituito dal seguente:
"Per le missioni da svolgere in localita' distanti meno di 10 chilometri le indennita' di trasferta di cui al primo comma sono ridotte della meta";
al comma quarto, lettera a), le parole "meno di 12" sono sostituite con le parole "meno di 3";
dopo il comma quinto, viene inserito il seguente:
"La malattia di durata superiore a 6 giorni nel corso della missione sospende la missione stessa, salvo che sia accertata l'oggettiva impossibilita' di rientro nella sede di provenienza";
dopo il comma dodicesimo, e' inserito il seguente:
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero e' dovuta una indennita' supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio e' compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5% del costo del biglietto stesso se il viaggio e' compiuto in aereo";
il comma tredicesimo e' sostituito dal seguente:
"Al personale inviato in missione e' consentito anche l'uso di un mezzo di trasporto privato con la corresponsione di una indennita' chilometrica ragguagliata a un quinto del costo di un litro di benzina super oltre all'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale";
dopo il comma tredicesimo e' inserito il seguente:
"Al personale che partecipa a corsi o concorsi interni compete l'indennita' di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio";
al comma quattordicesimo; le parole "Per le missioni all'estero - ferma restando la facolta' di cui al sesto comma - l'indennita' di trasferta compete nelle misure previste dal primo comma o, se piu' favorevoli, in quelle" sono sostituite con le parole "Per le missioni all'estero, anche se effettuate con mezzi di servizio, si applicano le norme";
al comma quindicesimo, le parole "l'indennita' di trasferta" sono sostituite con le parole "il trattamento di missione".
Allegato n. 4:
al comma quinto, dopo le parole "di 6 mesi" sono inserite le parole "o per un periodo di 12 mesi nei riguardi dei dirigenti destinati ad assumere un'unita' organica o del personale dei ruoli professionale e tecnico-professionale destinato ad incarico di dirigenza o di coordinamento";
al comma quinto le parole "(prorogabili fino ad altri 6 mesi per sedi di disagiata residenza)" sono soppresse;
dopo il comma quinto, sono inseriti i seguenti:
"L'indennita' di cui al precedente comma e' prorogabile fine ad altri 6 mesi nei casi di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza in relazione, oltre che a fattori ambientali; a particolari carenze degli organici.
In caso di trasferimento in sedi considerate di disagiata residenza, al dipendente che abbia esibito la documentazione dell'avvenuto trasferimento anagrafico, e' riconosciuto, per 3 anni, a titolo di rimborso, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso strettamente rapportata alle esigenze del nucleo familiare";
al comma 6, le parole "e' corrisposta la meta'" sono sostituite con le parole "e' corrisposto il 60%" e le parole "dell'altra meta'" con "dell'altro 40%";
dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. La indennita' di prima sistemazione e' in ogni caso corrisposta per il periodo minimo di tre mesi.
Il diritto alle predette indennita' e rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti".
Entrata in vigore il 24 ottobre 1979
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