Personale a contratto
Il contingente del personale da assumere a contratto ai sensi dell' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , entro un massimo del 10% della dotazione organica complessiva di ciascun ente, le modalita' generali per l'assunzione, i criteri di attribuzione del trattamento economico in rapporto alla qualificazione professionale del personale stesso sono definiti in sede di contrattazione integrativa con le procedure di cui all'art. 3. I relativi provvedimenti sono emanati dal consiglio di amministrazione sentita la commissione del personale.
Al personale di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, le norme relative allo stato giuridico dei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico-professionale.
Il trattamento economico del personale a contratto e' stabilito dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ed e' equiparato, secondo la qualificazione professionale del personale da assumere, ad uno dei livelli di stipendio in cui si articola il trattamento economico delle due piu' elevate qualifiche del ruolo tecnico-professionale.
Il consiglio di amministrazione puo' determinare, sentita la commissione del personale, un trattamento economico eccedente i limiti di cui al precedente comma ove l'assunzione sia disposta per assicurare all'ente, per limitati periodi di tempo di norma non superiore ad un anno e con contratto non rinnovabile, personale di ricerca di eccezionale qualita' professionale.
Il personale assunto a contratto ai sensi dell' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, e' inquadrato nei ruoli organici, mediante appositi concorsi, e nei limiti dei posti vacanti della corrispondente qualifica ove cio' sia richiesto da necessita' di sviluppo dei programmi oppure dalla esigenza di acquisire in via definitiva agli enti l'elevata esperienza professionale conseguita dal personale predetto. Il trattamento economico da attribuire al personale anzidetto all'atto della norma in ruolo e' determinato con i criteri di cui al successivo art. 45.