Articolo 14 - Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici
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Versione
24 ottobre 1979
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Versione
1 gennaio 1987



Art. 14.
Esercizio delle mansioni


L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, fermo restando che in tale ambito possono essergli assegnate anche mansioni diverse da quelle normalmente svolte.
Le mansioni proprie di ogni qualifica comprendono, oltre a quelle specificate nella relativa declaratoria, anche gli adempimenti riferibili a qualifiche corrispondenti di altro ruolo ovvero immediatamente inferiori o superiori, dello stesso o di diverso ruolo, purche' rivestano carattere accessorio e/o strumentale, siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e l'organizzazione del lavoro non ne consenta l'attribuzione ad altri dipendenti.
In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale l'impiegato puo' essere adibito a mansioni proprie di una qualifica diversa per non piu' di 90 giorni anche non continuativi nel periodo di un anno, senza diritto a maggiorazioni del trattamento economico.
I funzionari preposti alle singole unita' organiche sono responsabili dell'impiego del personale in conformita' alle disposizioni di cui sopra.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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