Articolo 28 - Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici
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24 ottobre 1979
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Versione
24 febbraio 1980
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Versione
1 gennaio 1987



Art. 28.
Anticipazione della classe di stipendio


I provvedimenti con i quali vengono indetti per le varie qualifiche appositi concorsi ovvero corsi di aggiornamento e di specializzazione determinano il numero dei partecipanti che potranno fruire dell'anticipazione della classe di stipendio di cui all' art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , nel limite massimo di cui al successivo quinto comma.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267))
Alle prove finali di cui sopra potranno essere ammessi anche i dipendenti gia' in possesso della specializzazione richiesta e che alla data di indizione dei predetti corsi o concorsi svolgano le relative mansioni.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 MAGGIO 1987, N.267))
Sono esclusi dall'attribuzione anticipata della classe di
stipendio i dipendenti che, nell'ultimo quadriennio anteriore alla indizione dei corsi o concorsi di cui al primo comma, abbiano subito sanzioni disciplinari o abbiano gia' fruito del beneficio.
L'anticipazione della classe di stipendio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il dipendente al quale sia stato conferito il beneficio ne chieda l'applicazione.
L'anzianita' per l'attribuzione della classe successiva a quella anticipata decorre dalla data dell'anticipazione stessa.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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