Articolo 8 del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
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Art. 8. Ammonimento 1. Fino a quando non e' proposta querela per ((i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale)) , la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
((3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo)) ((4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo))
Entrata in vigore il 9 dicembre 2023
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