Articolo 13 del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
Articolo 11Articolo 12 ter
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25 febbraio 2009
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25 aprile 2009
Art. 13. Copertura finanziaria 1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)) .
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2009, N. 38)) .
3. Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 .
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni. )) 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 aprile 2009
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