Articolo 8 del Decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120
Articolo 6Articolo 9
Versione
4 aprile 1989
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Versione
24 maggio 1989
Art. 8. 1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei programmi di cui all'articolo 5.
2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
3. Il Ministro delle partecipazioni statali e' autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 5.
4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.
5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, l'erogazione (( contestuale )) delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate (( al fabbisogno ed alle modalita' temporali indicati )) nel medesimo programma. La SPI S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalita' previste dalla normativa di finanzianento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al (( 7 per cento )) . (( Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento e' quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza )) . ((1)) 7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al (( 25 per cento )) degli investimenti ammissibili. (( Tale contributo potra' essere cumulato con quello previsto dal )) regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita' indicate all'articolo 11.
8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e di eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera b), dell'articolo 6 e con durata non superiore ad anni quattro.
9. I contributi erogati alle societa' che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5, (( costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle societa' stesse e )) sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.
11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.
12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell' articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64 .

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 maggio 1989, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'art. 8, comma 6 al secondo periodo, dopo le parole: "del presente decreto", sono aggiunte le seguenti: "e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno"".
Entrata in vigore il 24 maggio 1989
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