Articolo 4 della Legge 20 ottobre 1990, n. 304
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 novembre 1990
Art. 4. 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e sempreche' attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi.
2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , nonche' di cui ai commi terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.
3. Il terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l' articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 , e le relative norme di attuazione".
Note all'art. 4:
- Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 32 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) sono cosi' formulati: "I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono estesi anche:
a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;
b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere g) ed h).
I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengono utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalita'.
I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , o al portatore, o fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere g) ed h), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali.
Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente art. 15, lettere g) ed h), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
- Il D.P.R. n. 601/1973 reca: "Disciplina delle agevolazioni tributarie". Il titolo IV di detto decreto concerne le agevolazioni per il settore del credito.
- L' art. 5 della legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane) e' il seguente:
"Art. 5 (Ammontare dei contributi). - 1. I contributi a favore dei consorzi e societa' consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.
2. Per i consorzi e le societa' consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 e' elevato a 200 milioni di lire.
3. Il limite anzidetto e' ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le societa' consortili costituiti da non meno di 75 imprese.
4. Per i consorzi e le societa' consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 e' elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai consorzi e alle societa' consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non piu' di cinque anni, il contributo puo' essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni".
Entrata in vigore il 10 novembre 1990
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