Articolo 19 - Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 del Decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 maggio 1988
Articolo 19

Gli stati membri, non possono vietare rifiutare o limitare l'immissione in commercio, l'immissione in servizio o l'utilizzazione fate salve le condizioni previste dal paragrafo 4 e dalle direttive particolari di un'attrezzatura che risponda alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolare che la riguardano per motivi concernenti la fabbricazione o il funzionamento ai sensi delle direttive particolari concernenti tale attrezzatura e il relativo controllo.
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinche' le autorita' amministrative, competenti considerino come presunzione in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1, il certificato di conformita' di cui all'articolo 18, se prescritto dalle direttive particolari, l'apposizione sull'attrezzatura di un marchio in conformita'.
Gli stati membri possono esigere che, sul loro territorio, all'atto dell'offerta, e della messa a disposizione dell'utilizzatore tale certificato sia redatto anche nella propria lingua nazionale (o lingue nazionali)
Le condizioni d'utilizzazione, qualora non siano soggette a disposizioni comunitarie, restano soggette alle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative del paese di destinazione, in particolare, per quanto riguarda le emissioni sonore, l'utilizzazione di un'attrezzatura puo' essere soggetta a restrizioni in zone geograficamente delimitate.
Per quanto concerne le condizioni di utilizzazione, le disposizioni legislative regolamenti ed amministrative nazionali non possono dare adito a discriminazioni nell'utilizzazione di attrezzature fabbricate in altri Stati e oggetto della presente direttiva.
Entrata in vigore il 5 maggio 1988
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