Articolo 21 - Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984 del Decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 592
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Versione
5 maggio 1988
Articolo 21

La progettazione e le modalita' di fabbricazione di un tipo di attrezzatura possono scostarsi, in casi specifici, di talune disposizione previste dalla direttive particolari, senza che tale tipo di attrezzatura perda il beneficio delle disposizioni di cui all'articolo 19, purche' le modifiche apportate mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute ul livello di protezione almeno uguale.
Ciascuna direttiva particolare indica espressamente le disposizioni alle quali si puo' derogare ovvero le disposizioni alle quali non e' possibile derogare.
3. In questi casi si appmica la seguente procedura:
a) Lo Stato membro trasmette alla Commissione - direttamente o in caso di procedura di omologazione CEE o indirettamente, tramite
l'organismo autorizzato o da esso designato nel caso della
procedura di certificazione CEE - i documenti che contengono la
descrizione del tipo di attrezzatura e la documentazione a
sostegno della domanda di deroga, in particolare risulta delle eventuali verifiche effettuate; la commissione invia copia agli
altri Stati membri i quali dispongono di un periodo di quattro mesi; a decorrere da tale comunicazione, per esprimere nei
confronti dello Stato membro interessato, il loro accordo o il loro disaccordo, o per richiedere di adire al comitato per la formulazione di una parere secondo la procedura dell'articolo 23. Copia di ciascuna comunicazione viene inviata anche sulla Commissione tutta la corrispondenza ha carattere riservato.
b) Se, prima della scadenza prevista della lettera a), nessuno
Stato membro ha espresso il proprio disaccordo ne' ha chiesto di adire il comitato, la Commissione puo' convocare il comitato
o autorizzare lo Stato membro a concedere o far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri.
c) Se uno stato membro, prima della scadenza presvista, non
fornisce alcuna risposta, si presume l'accordo di tale Stato.
d) In caso contrario la Commissione delibera sulla domandat di
deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato previsto
all'articolo 23.
e) I documenti in questione sono forniti in una delle lingue
dello Stato di destinazione, o in caso particolare, in un'-
altra lingua accettata da quest'ultimo.
In caso di attestato rilasciato dal fabbricante stesso si puo' derogare alle prescrizioni delal direttiva, in applicazione del disposto del paragrafo 1, soltanto se un organismo autorizzato ha confermato al fabbricante che la deroga prevista non pregiudica sicurezza.
Prima di accordare detta deroga, l'organismo autorizzato informa agli altri stati e organismi autorizzati. In caso di contestazione da parte di uno di questi organismi entro un termine di due mesi, la Commissione viene adita tramite uno Stato membro. La Commissione cerca di risolvere la controversia, se necessario, esso convoca il comitato di cui all'articolo 23 e delibera dopo aver ascoltato il parere di detto comitato.
Entrata in vigore il 5 maggio 1988
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