Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 maggio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 maggio 1978 |
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Versioni del testo
- Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54 , concernente il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia con la seguente modificazione:
All'articolo 2, primo comma, lettera a), dopo le parole: del testo unico anzidetto, sono aggiunte le seguenti: come sostituito dall' articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 .