Articolo 15 - Accordo della Legge 9 aprile 1990, n. 97
Articolo 14Articolo 16
Versione
3 maggio 1990
Articolo 15
(Interpretazione ed applicazione)
Per eventuali questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente Accordo si fara' ricorso alla via diplomatica.
Entrata in vigore il 3 maggio 1990
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