Articolo 5 del Decreto 22 luglio 1998, n. 275
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 agosto 1998
Art. 5. Concessione dei crediti di imposta 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande verifica che la domandadichiarazione contenga gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 4. Nei limiti della copertura finanziaria di cui all' articolo 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, forma un elenco dei soggetti ammissibili al credito di imposta, dandone comunicazione anche per via telematica agli interessati, in conformita' al seguente ordine di priorita':
a) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti nelle aree depresse, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con onere a carico delle risorse di cui all' articolo 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , ovvero, qualora inferiori alle richieste, a carico delle risorse di cui alle disponibilita' del Fondo;
b) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con onere a carico delle disponibilita' del Fondo, se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione del credito di imposta ai soggetti di cui alla lettera a);
c) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), operanti nelle aree depresse del paese, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle disponibilita' del Fondo, se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione dei crediti di imposta sub a) e sub b), limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
d) soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), operanti nelle altre aree, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, a carico delle disponibilita' del Fondo se residuano risorse disponibili subordinatamente alla concessione dei crediti di imposta sub a), b) e c), limitatamente alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
2. Le domandedichiarazioni inoltrate successivamente alla scadenza del termine finale di cui all'articolo 8 sono restituite ai richiedenti.
3. Il soggetto ammesso ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, copia autenticata dei contratti di assunzione, dei contratti di ricerca commissionati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'intesa con universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), ovvero in alternativa inoltra una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, attestante:
a) l'avvenuta assunzione di personale con i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con gli estremi identificativi del medesimo personale;
b) ovvero l'avvenuta stipula del contratto con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con gli estremi identificativi del medesimo soggetto e con l'indicazione dell'attivita' di ricerca oggetto del contratto;
c) ovvero l'avvenuta sottoscrizione di intesa con l'universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), con l'indicazione del numero delle borse di dottorato e del programma di ricerca.
4. Scaduti i termini di cui al comma 3, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute in tempo utile, forma l'elenco dei soggetti beneficiari, che pubblica nella Gazzetta Ufficiale, dandone comunicazione anche per via telematica ai soggetti medesimi. il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette il predetto elenco, con l'indicazione degli estremi identificativi e dei relativi importi al sistema informativo del Ministero delle finanze, secondo modalita' determinate con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni.
5. Per l'anno 1998, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono determinati, in deroga ai commi 2, 3 e 4 esclusivamente sulla base delle domandedichiarazioni di cui all'articolo 4 presentate entro il termine finale determinato per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 8 e in conformita' all'ordine di priorita' di cui al comma 1, secondo apposito elenco formato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e trasmesso al sistema informativo del Ministero delle finanze dandone comunicazione agli interessati. Resta fermo per i beneficiari l'obbligo di trasmettere entro il 31 dicembre 1998 la documentazione o la dichiarazione di cui al comma 3. La mancata spedizione entro il termine indicato determina la revoca della agevolazione.
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 5, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' riportato in nota alle premesse.
- Il comma 11 dell'art. 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , cosi' recita:
"11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unita' previsionale di base ''Devoluzione di proventi'' dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
Entrata in vigore il 26 agosto 1998
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