Art. 7. Controllo e monitoraggio 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' in qualsiasi momento verificare la validita' della documentazione o della dichiarazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, ai sensi delle leggi vigenti sugli strumenti contrattuali, nonche' effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni e sull'attuazione degli impegni contrattuali di cui al presente decreto, anche avvalendosi di esperti iscritti agli albi ministeriali. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, le agevolazioni sono revocate ed il soggetto beneficiario e' escluso dalle agevolazioni di cui al presente decreto. In caso di mancata attuazione degli impegni contrattuali il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si riserva di revocare l'agevolazione, previa valutazione delle responsabilita' dei contraenti e degli importi contrattuali erogati.
2. Il Ministero delle finanze comunica al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito di imposta che hanno commesso violazioni alla normativa fiscale nei periodi di imposta in cui il credito e' fatto valere. I Ministeri delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si scambiano notizie certe, eventualmente pervenute da terzi, circa violazioni alla normativa contributiva, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica revoca le agevolazioni.
3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all' articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle societa' o di enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.
4. Gli oneri relativi al controllo e al monitoraggio, qualora esercitati da soggetti esterni al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono a carico della disponibilita' del Fondo.
Note all' art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro".
- L' art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' riportato in nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 52.
2. Il Ministero delle finanze comunica al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito di imposta che hanno commesso violazioni alla normativa fiscale nei periodi di imposta in cui il credito e' fatto valere. I Ministeri delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si scambiano notizie certe, eventualmente pervenute da terzi, circa violazioni alla normativa contributiva, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica revoca le agevolazioni.
3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all' articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle societa' o di enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.
4. Gli oneri relativi al controllo e al monitoraggio, qualora esercitati da soggetti esterni al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono a carico della disponibilita' del Fondo.
Note all' art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro".
- L' art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' riportato in nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 52.