Articolo 6 del Decreto 22 luglio 1998, n. 275
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 agosto 1998
Art. 6. Modalita' di fruizione del credito di imposta 1. Il credito di imposta e' indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso.
2. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in sede di acconto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, a partire dai versamenti da effettuare per il periodo di imposta di cui al comma 1 successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4. Il credito di imposta puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa.
3. Il credito di imposta non e' rimborsabile, tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile nei periodi di imposta successivi.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 :
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti dall'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell' art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre l972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall' art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
dbis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20".
Entrata in vigore il 26 agosto 1998
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