Articolo 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53
Articolo 1Articolo 3
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16 aprile 2014
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All' articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le societa' di cui all' articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ;».
2. All' articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.».
3. All' articolo 61 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.»;
b) al comma 5, dopo le parole: "societa' finanziaria" sono inserite le seguenti: "e alla societa' di partecipazione finanziaria mista".
4. All' articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziaria» sono inserite le seguenti: «e la societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
5. All' articolo 63 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e alle societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
6. Dopo l' articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' inserito il seguente:
«Art. 67-bis (Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione finanziaria mista). - 1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma 1, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 . I provvedimenti di accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26 e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.».
7. All' articolo 69, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista».
8. All' articolo 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , al comma 4, lettera g), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e delle societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) la parola: «lettera» e' sostituita dalle seguenti: «lettere b) e b-bis),».
9. All' articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e societa' di partecipazione finanziaria mista»;
b) al comma 3, dopo le parole: «societa' finanziarie» sono inserite le seguenti: «e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' alle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui all' articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
b-bis) per "di partecipazione finanziaria mista" si intendono le societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n . 142;
c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 61 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 61 (Capogruppo). - 1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla societa' finanziaria e alla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'art. 52.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 62 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza). - 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 63 (Partecipazioni). - 1. Alle societa' finanziarie e alle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi).
Omissis.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle societa' finanziarie e sulle societa' di partecipazione finanziaria mista, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. - 1-quinquies.....Omissis......».
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 96-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 96-bis (Interventi). - 1. - 3.....Omissis.....
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, paghero' cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile ;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale ;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonche' i crediti delle stesse;
g) i depositi delle societa' finanziarie e delle societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 59, comma 1, lettere b) e b-bis), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre societa' dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. - 8....Omissis....».
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 139 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, e di societa' finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari).
1. - 2....Omissis.....
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie e nelle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo.».
Entrata in vigore il 16 aprile 2014
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