Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 25Articolo 27
Versione
24 maggio 1974
Art. 26. (Servizi prestati in colonia e in territorio somalo)

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente