Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 17Articolo 19
Versione
24 maggio 1974
Art. 18. (Campagne di guerra)

Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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