Art. 160. (Liquidazione in caso di morte del pensionato)
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.
Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite, titolare di pensione di riversibilita'.
((Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta', ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette))
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.
Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite, titolare di pensione di riversibilita'.
((Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta', ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette))
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.