Articolo 156 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 155Articolo 157
Versione
24 maggio 1974
>
Versione
18 maggio 1986
Art. 156. (Altri casi di cessazione del servizio)

Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il provvedimento di cessazione e' comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinche' proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ((ottavo)) dell'art. 155.
Entrata in vigore il 18 maggio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente