Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 maggio 1974
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Versione
1 gennaio 1976
Art. 3. (Ritenute sugli assegni di attivita')

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attivita'.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1976, N.177))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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