Art. 97. (Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di caroviveri)
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. ((31)) Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita' della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.
--------------- AGGIORNAMENTO (31) La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'"
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. ((31)) Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita' della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.
--------------- AGGIORNAMENTO (31) La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232 (in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'"