Articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 138Articolo 140
Versione
24 maggio 1974
Art. 139. (Pensione privilegiata)

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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