Articolo 251 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 250Articolo 252
Versione
24 maggio 1974
Art. 251. (Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento)

Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonche' alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente