Articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 85Articolo 87
Versione
24 maggio 1974
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Versione
22 maggio 1976
Art. 86. (Sussistenza e cessazione delle condizioni previste)

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87.
((E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori))
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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