Articolo 203 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 202Articolo 204
Versione
24 maggio 1974
Art. 203. (Competenza)

Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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