Provvedimento: […] Pertanto, ritenute applicabili le disposizioni di cui agli artt. 203 e seguenti del dpr. n.1092/1973, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'Amministrazione non avrebbe potuto provvedere alla ripetizione dell'indebito. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'INPS eccependo la violazione dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n. 335, degli articoli 203 e seguenti del dpr 1092/1973 e dell'art. 2033 c.c. […] Pertanto, secondo l'Istituto previdenziale, l'indebito oggetto di ripetizione non sarebbe stato inquadrabile, come, invece, ritenuto dal giudice di primo grado, negli artt. 203 e seguenti del dpr 1092/1973 essendo lo stesso scaturito dall'annullato ricalcolo dell'importo base per l'applicazione della tabella F allegata alla legge n. 335/1995.
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