Articolo 150 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 149Articolo 151
Versione
24 maggio 1974
Art. 150. (Pagamento del contributo di riscatto)

Il contributo di riscatto puo' essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennita' in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennita' stessa.
Nel caso di pensione di riversibilita' l'importo delle rate di contributo non ancora versate e' ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilita' della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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