Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 82Articolo 84
Versione
24 maggio 1974
Art. 83. (Genitori)

Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni nonche' nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affilianti.
Alla madre vedova e' equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.
E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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